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L 186/32 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 18.7.2007 DECISIONE DEL CONSIGLIO del 10 luglio 2007 a norma dell articolo 122 paragrafo 2 del trattato CE relativa all adozione della moneta unica da parte di Malta il 1o gennaio 2008 (2007/504/CE) IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA (3) A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord allegato al trattato il Regno Unito ha notificato al Consiglio che non intendeva passare alla terza fase dell UEM il 1o gennaio 1999. Tale notifica non stata revocata. A norma del paragrafo 1 del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca allegato al trattato e della decisione adottata a Edimburgo dai capi di Stato e di governo nel dicembre 1992 la Danimarca ha notificato al Consiglio che non intende partecipare alla terza fase dell UEM. La Danimarca non ha chiesto l avvio della procedura di cui all articolo 122 paragrafo 2 del trattato. (4) A norma della decisione 98/317/CE la Svezia beneficia di una deroga ai sensi dell articolo 122 del trattato. Conformemente all articolo 4 dell atto di adesione del 2003 (7) la Repubblica ceca l Estonia Cipro la Lettonia la Lituania l Ungheria Malta la Polonia e la Slovacchia sono Stati membri con deroga ai sensi dell articolo 122 del trattato. In forza dell articolo 5 dell atto di adesione del 2005 (8) Bulgaria e Romania sono Stati membri con deroga ai sensi dell articolo 122 del trattato. (5) La Banca centrale europea (BCE) stata istituita il 1o luglio 1998. Il sistema monetario europeo stato sostituito da un meccanismo di cambio la cui istituzione stata decisa con risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997 sull istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell unione economica e monetaria (9). Le procedure operative del meccanismo di cambio per la terza fase dell Unione economica e monetaria (ERM II) sono state stabilite nell accordo del 1o settembre 1998 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all area dell euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell Unione economica e monetaria (10). (6) La procedura per l abolizione della deroga degli Stati membri che ne sono oggetto disciplinata dall articolo 122 paragrafo 2 del trattato a norma del quale almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformit della procedura di cui all articolo 121 paragrafo 1 del trattato. Il 27 febbraio 2007 Malta ha ufficialmente chiesto una valutazione della convergenza. (7) (8) (9) (10) GU L 236 del 23.9.2003 pag. 33. GU L 157 del 21.6.2005 pag. 203. GU C 236 del 2.8.1997 pag. 5. GU C 345 del 13.11.1998 pag. 6. Accordo modificato dall accordo del 14 settembre 2000 (GU C 362 del 16.12.2000 pag. 11). visto il trattato che istituisce la Comunit europea in particolare l articolo 122 paragrafo 2 vista la proposta della Commissione vista la relazione della Commissione (1) vista la relazione della Banca centrale europea (2) visto il parere del Parlamento europeo (3) viste le deliberazioni del Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo considerando quanto segue: (1) La terza fase dell Unione economica e monetaria (UEM) iniziata il 1o gennaio 1999. Il Consiglio riunito a Bruxelles il 3 maggio 1998 nella composizione dei capi di Stato o di governo ha deciso che il Belgio la Germania la Spagna la Francia l Irlanda l Italia il Lussemburgo i Paesi Bassi l Austria il Portogallo e la Finlandia soddisfacevano le condizioni necessarie per l adozione della moneta unica il 1o gennaio 1999 (4). (2) Il 19 giugno 2000 il Consiglio ha deciso che la Grecia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare la moneta unica il 1o gennaio 2001 (5). L 11 luglio 2006 il Consiglio ha deciso che la Slovenia soddisfaceva le condizioni necessarie per adottare la moneta unica il 1o gennaio 2007 (6). (1) Relazione adottata il 16 maggio 2007. (2) Relazione adottata il 16 maggio 2007. (3) Parere del 20 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) Decisione 98/317/CE del Consiglio (GU L 139 dell 11.5.1998 pag. 30). (5) Decisione 2000/427/CE del Consiglio (GU L 167 del 7.7.2000 pag. 19). (6) Decisione 2006/495/CE del Consiglio (GU L 195 del 15.7.2006 pag. 25). 18.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea (7) A norma dell articolo 1 del protocollo sui criteri di convergenza di cui all articolo 121 del trattato il criterio relativo alla stabilit dei prezzi di cui all articolo 121 paragrafo 1 primo trattino del trattato significa che uno Stato membro ha un andamento dei prezzi che sostenibile e un tasso medio d inflazione che osservato per un periodo di un anno anteriormente all e
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