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File Info : | 302E22 |

Contents : COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI OPERANTI IN PAESI A FISCALITA PRIVILEGIATA Nell ambito delle disposizioni volte a contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali l art.1 del decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 30 marzo 2010 ha previsto l obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. Black list ). La comunicazione va effettuata con riguardo alle seguenti operazioni attive passive: cessioni acquisti di beni prestazioni di servizi rese ricevute L obbligo di presentazione della comunicazione decorre dalle operazioni effettuate dal 1.07.2010. Con riguardo ai soggetti tenuti all obbligo con periodicit mensile considerato che l adempimento va posto in essere entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento la prima comunicazione dovr essere effettuata entro il 31.08.2010. La comunicazione va presentata all Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica. La contabilit G&A stata implementata al fine di dare la possibilit di predisporre i dati della comunicazione. E possibile: identificare in anagrafico i soggetti (clienti/fornitori) che hanno sede residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato identificare i soggetti che pur appartenendo a paesi black list non devono essere inclusi specificare la tipologia di operazioni(beni/servizi) all interno degli assoggettamenti escludere particolari tipologie di operazioni utilizzando l apposito programma di manutenzione creazione dell apposito archivio da inviare all Agenzia delle Entrate identificare il fornitore per le operazioni acquisto estero extracee (bolle doganali). Per quanto riguarda quest ultimo punto al momento non sono disponibili comunicazioni ufficiali ed esplicite sulla obbligatoriet di comunicare tali operazioni. Sembra esservi infatti un opinione generalizzata per cui le importazioni non costituiscono operazioni da monitorare anche in considerazione del fatto che si tratta di operazioni dove il rischio di frodi IVA minimo dato l assolvimento dell imposta in dogana. Il termine acquisti contenuto nell art.1 del DL 40/2010 e nel DM 30 marzo 2010 dovrebbe essere interpretato in modo letterale non comprensivo delle operazioni quali le importazioni che la legge IVA tratta separatamente. Anche le istruzioni del modello di comunicazione sembrano andare in questo senso posto che esse citano espressamente le esportazioni non menzionando invece le importazioni. Il Sole 24 ore del 17.07.2010 pubblica la notizia della proroga della comunicazione al 31.10.2010. Tale proroga sar fissata con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per questo motivo anche se l aggiornamento gi disponibile si consiglia di installarlo dopo il probabile chiarimento dell Agenzia delle Entrate sui numerosi dubbi applicativi che ancora complicano l attuazione del nuovo regime. Ricordiamo inoltre che il 29 luglio stato pubblicato il software di controllo.
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