Contents :
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 18124/2010 REG.SEN. N. 03336/2010 REG.RIC. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3336 del 2010 proposto da: Tommaso Colella rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Centore con domicilio eletto presso Paolo Centore in Napoli via S. Lucia 15 c/o Limatola contro Comune di Marcianise in Persona del Sindaco P.T. rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Agliata con domicilio eletto presso Giuliano Agliata in Napoli via G.Porzio C. Dir. Isola G 8 nei confronti di Raffaele Colella Salvatore Colella Venere Tartaro Angela Tartaro per l'accertamento della legittimit del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza notificata dal ricorrente propulsiva all'esecuzione dell'ordinanza di demolizione n.1844/2008 Visti il ricorso e i relativi allegati Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marcianise in Persona del Sindaco P.T. Viste le memorie difensive Visti tutti gli atti della causa Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2010 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il ricorso fondato quanto alla lamentata illegittimit del silenzio serbato dal Comune di Marcianise in ordine all istanza-diffida all adozione degli atti sottesi alla demolizione ex officio delle opere abusive Sussiste innanzitutto in capo all amministrazione resistente l obbligo di provvedere in maniera espressa. Esso consiste nel compimento degli adempimenti di cui all'art. 34 del d.p.r. n. 380/2001 conseguenti all'emanazione dell'ingiunzione di demolizione e diretti alla conclusione del complesso procedimento repressivo dell'abusivismo edilizio mediante adozione delle misure di abbattimento delle parti di costruzione realizzate in difformit dal titolo abilitativo ovvero mediante applicazione della sanzione pecuniaria alternativa in caso di seria compromissione statica delle parti di costruzione eseguite in conformit (cfr. TAR Puglia Bari sez. II 3 settembre 2002 n. 3811 TAR Campania sez. V 20 giugno 2003 n. 7607). Si fonda segnatamente sul precetto contenuto nell art. 34 comma 1 del d.p.r. n. 380/2001 in base al quale decorso il termine congruo per l esecuzione spontanea fissato dall ordinanza di demolizione gli interventi e le opere realizzati in parziale difformit sono rimossi o demoliti a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili dell abuso . Ed invero il proprietario di un area o di un fabbricato nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell autorit preposta titolare di un interesse legittimo all esercizio di detti poteri e pu pretendere se non vengano adottate le misure richieste un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni con la conseguenza che il silenzio serbato sulla istanza integra gli estremi del silenzio rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell obbligo di provvedere espressamente (cfr. ex multis Cons. Stato sez. IV 4 giugno 2004 n. 3485 31 maggio 2007 n.2857 7 luglio 2008 n. 3384). Sussiste altres l inerzia dell amministrazione comunale atteso che quest ultima non risulta essersi pronunciata con un provvedimento espresso nonostante il decorso del termine di conclusione del procedimento sollecitato con l istanza-diffida del 26 gennaio 2009 ai fini dell adozione delle misure repressivo-ripristinatorie ex art. 34 del d.p.r. n. 380/2001 conseguenti all inottemperanza dei destinatari dell ordinanza di demolizione n. 1844/Urb. del 4 settembre 2008. N detta inerzia pu essere esclusa alla stregua della deliberazione commissariale del 28 ottobre 2008 verb. n. 252 allegata dal Comune intimato e richiamata nella depositata nota del 29 gennaio 2009 la quale ha fissato i criteri di priorit da seguire per le attivit di demolizione ex officio delle opere abusive. La determinazione dei criteri in parola non esimeva infatti l amministrazione resistente dal pronunciarsi tempestivamente in ordine all istanza-diffida presentatale dal ricorrente considerato che un atto endoprocedimentale non di per s suscettibile di far venir meno la contestata inerzia (cfr. Cons. Stato sez. IV 18 ottobre 2007 n. 5433 TAR Lazio Roma sez. II 17 settembre 2007 n. 8992 TAR Campania Napoli sez. V 29 ottobre 2007 n. 10190 TAR Piemonte Torino sez. I 22 maggio 2008 n. 1198). Il silenzio serbato dal Comune di Marcianise con riguardo all istanza-diffida del 26 gennaio 2009 presentata dal ricorrente deve essere pertanto dichiarato illegittimo. Il Collegio non ritiene di poter sindacare anche la fondatezza della predetta istanzadiffida dovendosi quin
- Rating :
- Get Online Jobs!
- File Type : .pdf
- Length : 3 pages
- File Size: 15.5 kb
- Virus Tested : No
- Verified : 2012-03-02
- Source: www.iuav.it
INFO HASH : 2c7d4ff7d8af32558b0c2bf39a72ac572c771cfe
blog comments powered by Disqus

Download now